Referendum Costituzionale sulla Devolution
Pubblicato il 19-06-2006 da SergioCome ben saprai nel prossimo week end ci sarà il referendum sulla cosiddetta Devolution.
Questo referendum, a differenza degli altri, è un referendum costituzionale: ovvero un referendum per modificare parti della costituzione.
Per questo motivo nel prossimo referendum non è previsto il quorum: ovvero indipendentemente dal numero di votanti, il referendum è sempre valido.
Per questi motivi è molto importante farsi una idea delle modifiche proposte e decidere se essere a favore oppure no.
Se vinceranno i SI le modifiche la proposta di modifica alla costituzione diventerà definitiva.
Se vinceranno i NO tutto rimarrà come adesso.
Il sito principale per il si è questo, mentre quello per il no è questo, mentre il testo intero della proposta si può trovare qui.
La riforma è veramente di vaste proporzioni e include una grande varietà di ambiti: vengono riscritti drasticamente interi articoli, e per amor di brevità non posso scrivere di tutto in questo post.
In ogni caso me non è possibile essere a favore di una modifica di una serie di leggi se non si è completamente in accordo con tutte le modifiche proposte, o se alcuni passaggi rimangono poco chiari.
A differenza delle normali leggi, la nostra costituzione è abbastanza chiara e praticamente chiunque può capirne il contenuto e le idee.
Questa modifica rischia di far diventare questo libro di articoli molto simile a tutte le altre leggi del nostro stato.
Un buon esempio è la modifica all’articolo 70.
Attualmente l’articolo 70 recita:
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Ecco invece come risulterà se al prossimo referendum vinceranno i SI (Art. 14 disegno di legge)
“La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d’intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l’elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all’esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l’attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L’autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d’intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi”
Direi che non sono necessari altri commenti per spiegarti come voterò nel prossimo fine settimana.
Io non penso che tutto quello che è stato proposto in questa modifica della costituzione sia sbagliato: penso che sia però importante discutere con più calma e cercando intese più larghe e coinvolgendo di più la popolazione mantenendo soprattuto nelle modifiche la stessa chiarezza del testo della versione originale del testo.
Buon Voto!



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